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È possibile passare da un fondo all'altro

Dopo due anni il lavoratore ha diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale e può, quindi, cambiare fondo. Ma perde il contributo del datore di lavoro se passa da un fondo chiuso a un fondo aperto o a una polizza assicurativa
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Dopo due anni il lavoratore ha diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale e può, quindi, cambiare fondo. Ma perde il contributo del datore di lavoro se passa da un fondo chiuso a un fondo aperto o a una polizza assicurativa. Anticipazioni Il settimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere in alcune circostanze un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di alcuni interventi sulla prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; Le anticipazioni, inoltre, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.