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Agevolazioni fiscali
Anche il versamento del Tfr e in generale tutta la previdenza complementare è soggetta a tassazione.

Ma è anche vero che l’intento del legislatore è quello di incoraggiare questo tipo di previdenza per cui, tra le tante cose, ha previsto un sistema di tassazione agevolato. Possiamo distinguere diverse situazioni: cosa pago di tasse quando sto versando i contributi, quando devo incasso le prestazioni e quando ho dei rendimenti grazie agli investimenti fatti.
Primo: durante i contributi
Il lavoratore che versa contributi alla previdenza complementare sono del tutto deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67 all’anno. Questo determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Anche qui il lavoratore stia attento, perché in alcuni casi (ad esempio fondi pensione chiusi) anche il datore di lavoro versa una quota a favore del lavoratore e quella quota va conteggiata nel limite massimo di deducibilità come pure i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Ma non è tutto, perché la partita del Tfr versato ai fondi è escluso da tutto questo. Infatti ai fini del calcolo delle somme deducibili non si computano le quote di TFR (trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare) che comunque sono esenti da imposta al momento del versamento alla forma pensionistica complementare.Però va anche detto che le quote del Tfr versate saranno comunque oggetto di una tassazione molto agevolata quando si arriverà a incassare i risultati dei contributi, sia che si scelga la rendita, il riscatto o perfino l’anticipazione. I contributi dedotti e le quote di TFR sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata nel momento in cui vengono erogati sotto forma di prestazione, anticipazione o riscatto da parte della forma pensionistica complementare.
Secondo: incasso le prestazioni
Il lavoratore incassa finalmente le prestazioni pensionistiche, che possono essere erogate sotto forma di capitale o di rendita. Bene, questi soldi costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
Altra semplificazione: quello che rimane di imponibile sulle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (si parla di “ritenuta secca” che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%. Dopo 15 anni di contributi alla previdenza integrativa questa aliquota scende dello 0,30% per ogni anno in più fino a scendere del 6%. Così se il lavoratore è riuscito a versare contributi per 35 anni alla forma pensionistica complementare si applica l’aliquota del 9%.Si tratta di aliquote sono molto vantaggiose (come già detto lo spirito del legislatore è spingere i lavoratori verso questa l’integrazione della pensione). Non c’è neanche paragone a confronto della tassazione delle pensioni ordinarie. Stessa cosa se si fa un confronto con le tasse a carico del Tfr lasciato in azienda, in media oggi si aggira sul 23%.
Anche per l’anticipo e il riscatto delle somme versate sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione (per un periodo di almeno 12 mesi), mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e decesso, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo.
Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore), nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte (nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti sono invece soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissa del 23%.
Terzo: godo i rendimenti
Non vanno dimenticati i rendimenti, cioè gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse. E‘ di qui che passa la rivalutazione della pensione, nel senso che il gestore deve fare in modo di aumentare il valore nel tempo di quanto versato (altrimenti l‘inflazione si mangerebbe il valore di oltre la metà di quanto versato). I rednimenti sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.