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Riscatto della posizione

Un’altra questione quasi ovvia è se il lavoratore può riprendersi i soldi se perde il lavoro. Nel caso del Tfr lasciato in azienda non cambia nulla: il dipendente viene licenziato o se ne va, e quindi la sua azienda deve versargli come è sempre stato la sua liquidazione. La questione si complica invece per chi sceglie di versare il Tfr nei fondi pensionistici complementari.
Riscatto della posizione
by MiaEconomia®
Va ricordato, ancora una volta, che la riforma riguarda comunque il Tfr che si sta maturando dal primo gennaio 2007. Tutto quello che è stato accantonato prima di questa data rimane in azienda, quindi il Tfr già accantonato prima non viene neanche sfiorato dalla riforma e verrà immediatamente liquidato al lavoratore nel caso di perdita del posto di lavoro. Allora, veniamo al Tfr versato a un fondo pensionistico integrativo.
Il lavoratore che ha fatto questa scelta potrebbe, prima di andare in pensione, perdere i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, non perché cambia lavoro ma perché lo perde, ad esempio.
A questo punto il lavoratore può fare due cose: la prima chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata. Oppure: mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Se sceglie il riscatto il lavoratore può accedere a un riscatto parziale o totale.
  • riscatta il 50% della posizione maturata (quindi parziale) se perde il lavoro e dopo rimanga disoccupato di conseguenza per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi. Stesso riscatto (50%) se la sua azienda ha fatto ricorso a procedure di mobilità, oppure cassa integrazione.
  • riscatta il 100% della posizione maturata (è il caso del riscatto totale) quando la sua disoccupazione conseguente alla perdita del posto superi la soglia dei 48 mesi. Stesso discorso va fatto per il caso di una invalidità permanente che è subentrata e che comporti la diminuzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Va anche ricordato che in questo caso il legislatore prevede una tassazione più pesante a sfavore di chi accede al riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione, si parla di una quota da pagare pari al 23%.
Infine può anche accadere che il lavoratore perde i requisiti di adesione al fondo prima della pensione per il semplice motivo che è deceduto. In questo caso l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall’iscritto. Se non ci sono eredi, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.