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Trasferimento della posizione individuale
Un dubbio legittimo può assalire chi viene coinvolto nella riforma del Tfr e sceglie di versarlo al sistema di previdenza complementare. E se dovessi cambiare lavoro, magari settore?

Ad esempio, un lavoratore ha passato il suo Tfr al fondo pensione dei chimici, il Fonchim. Poi cambia lavoro e diventa un bravissimo metalmeccanico: a quel punto lui non è più un chimico, anzi, c’è un fondo pensione del settore metalmeccanico, come il Cometa. Deve lasciare il Tfr maturato fino a quel momento nel Fonchim e poi, una volta arrivato alla pensione mettere tutto assieme? Per fortuna è più semplice.
La riforma ha previsto il cosiddetto “Trasferimento della posizione individuale”.Nel caso in cui si passa a nuova attività lavorativa si può trasferire l’intero importo maturato al nuovo fondo pensione al quale si accede in virtù del nuovo impiego, questo in alternativa al riscatto, cioè alla riscossione di quanto versato (cosa che vedremo nel capitolo “il riscatto della posizione). In questo caso di parla di “trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione”.In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
La stessa cosa (trasferire) si può fare per scelta volontaria e allora si parla di “portabilità”. In questo caso devono essere passati due anni di iscrizione alla forma pensionistica che si sta per lasciare e si può passare o a una previdenza collettiva o individuale.
Va sottolineato che qualsiasi operazione di trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza. Tradotto: se hai fatto versamenti al fondo precedente per 10 anni, quelli ti verranno riconosciuti anche quando ti sposti e riparti non da zero ma da 10 anni.