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Dipendenti già assunti al 28 aprile 1993

La riforma della previdenza parte da lontano, oggi si parla della riforma del Tfr, dove destinarlo. Ma c’è un grosso spartiacque che divide in due chi è assunto prima e dopo il 28 aprile del 1993. La riforma del ‘92 pone questa data per una prima divisione per quanto riguarda l’assegnazione della pensione pubblica.
Dipendenti già assunti al 28 aprile 1993
by MiaEconomia®
Chi al 28 aprile aveva già un’anzianità di servizio di 18 anni godrà una pensione con il sistema retributivo, calcolato cioè non su quanto versato ma sulle ultime buste paga del lavoratore. Chi invece aveva meno anni si è trovato con un sistema misto mentre chi è stato assunto dopo il 28 aprile sarebbe passato a un sistema puramente retributivo (basato su quanto versato).
Da lì prendeva le mosse la necessità di avviare un sistema di previdenza complementare, proprio perché la riforma porta un netto abbassamento della pensione pubblica. Per cui ci sono lavoratori già assunti alla data spartiacque che possono aggiungere ai contributi versati anche la partita del loro Tfr.
Primo caso: lavoratore già occupato al 28 aprile 1993 che a suo tempo ha aderito a un fondo pensione
Modalità esplicita
  • Dichiara entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi se assunto dopo il 1° gennaio perché in quel momento disoccupato) di voler conferire il Tfr residuo che maturerà alla forma di previdenza complementare cui già aderisce (in forza della riforma del ‘92)
  • Dichiara di non voler destinare alla previdenza complementare il residuo Tfr, e quindi di tenerlo presso il datore di lavoro (fatta salva la diversa destinazione se lavora in un’impresa come almeno 50 addetti)
Modalità tacita
  • Qui scatta il silenzio assenso, se non fa dichiarazioni su cosa vuole fare entro i 6 mesi, allo per la legge significa che è d’accordo a togliere il Tfr dall’azienda. Non esprimendo nessuna volontà il datore di lavoro trasferisce il Tfr che il dipendente maturerà alla forma collettiva alla quale ha già aderito
Secondo caso: lavoratore già occupato al 28 aprile 1993 che non ha aderito a un fondo pensione
Modalità esplicita
  • Dichiara entro il 30 giugno di aderire a una forma di previdenza complementare e di voler conferire il Tfr residuo che maturerà alla previdenza integrativa che ha scelto. In questo caso può versare tutto o parte del Tfr che sta maturando. a) 100% alla previdenza integrativa. b) nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi di lavoro. c) se non ci sono accordi o contratti nazionali, deve versare alla previdenza complementare non meno del 50%.
  • Dichiara di non voler destinare alla previdenza complementare il Tfr e quindi di tenerlo tutto presso il datore di lavoro (fatta salva la solita diversa destinazione se lavora in un’impresa come almeno 50 addetti che deve versare l‘intero Tfr maturando al Fondo tesoreria presso l‘Inps).
Modalità tacita
Qui scatta il silenzio assenso, se non fa dichiarazioni su cosa vuole fare entro i 6 mesi, allora per la legge significa che è d’accordo a togliere tutto il Tfr dall’azienda. Non esprimendo nessuna volontà il datore di lavoro trasferisce il Tfr e davanti ha tre strade diverse.
  • lo versa alla forma pensionistica collettiva prevista da accordi e contratti collettivi, anche territoriali (fondi pensione negoziali) salvo che non ci sia un accordo diverso.
  • se si trova davanti più forme pensionistiche collettive applicabili, allora il datore deve versare il Tfr alla forma pensionistica collettiva che ha visto il maggior numero di adesioni dei lavoratori
  • se i due casi precedenti non sono applicabili, allora versa il Tir a un Fondo residuale Inps, che viene gestito come le forme pensionistiche complementari.