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I chiarimenti sulle detrazioni del 730
Con la circolare n. 18/E l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi alla compilazione del modello 730/2009 e alle possibili detrazioni che si possono richiedere
28 aprile 2009
Ancora due giorni e poi giovedì 30 aprile i lavoratori dipendenti e i pensionati dovranno presentare al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico il modello 730 relativo alla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2008. Tempi più dilatati, invece, per chi si avvale dell'aiuto di Caf o professionisti, con la scadenza fissata per lunedì 1° giugno 2009.
Quest'anno sono molte le possibilità di chiedere le detrazioni con gli eventuali rimborsi che andranno direttamente con la retribuzione o con la pensione in tempi decisamente rapidi: in busta paga da luglio o sulla rata di pensione da agosto o settembre.
Novità che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a fornire - con la circolare n. 18/E del 21 aprile 2009 - una raffica di chiarimenti sulle detrazioni per familiari a carico, sulle spese sostenute per la formazione dei docenti, sullo scontrino per l'acquisto dei farmaci e sui contributi per la previdenza complementare. (http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eba8ce0c806f40e/circ_18E_210409.pdf)
Vediamole insieme.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per poter detrarre il 19% sull'acquisto dei medicinali, l'Amministrazione finanziaria precisa che dal 1° gennaio 2008, per accedere allo sconto non sono più consentite autocertificazioni, tollerate lo scorso anno. Lo scontrino rilasciato dal farmacista deve quindi riportare obbligatoriamente non solo natura (farmaco o medicinale), qualità (denominazione) e quantità dei prodotti, ma anche il codice fiscale del soggetto che intende usufruire dello sconto o di un familiare a carico.
Gli insegnanti che intendono, invece, beneficiare della detrazione - pari al 19% con tetto di spesa a 500 euro - riconosciuta per l'autoaggiornamento e la formazione devono dichiarare sia lo status di docente (di ruolo o con incarico annuale), che la circostanza dei beni e dei servizi acquistati (ad esempio: libri, software didattici, seminari) siano relative alla professione svolta.
Un'altra risposta dell'Agenzia riguarda la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero. Il contribuente che invia con periodicità delle somme, come ad esempio gli assegni familiari, non legate a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria deve autocertificare questa circostanza salvo provare, in caso di richiesta da parte degli uffici dell'Agenzia, che gli assegni siano stati effettivamente trasferiti (ad esempio attraverso i documenti bancari).
Per quanto riguarda le detrazioni per gli studenti in affitto, queste sono sì estese ad alcuni tipi di contratti di ospitalità, ma non sono valide se l'alloggio si trova all'estero. Lo sconto - pari al 19% su un importo massimo di 2.633 euro - è infatti riconosciuto agli universitari iscritti presso un ateneo situato in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza e comunque in una provincia diversa, ma sempre in Italia.
La circolare ribadisce inoltre che le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Il tetto entro cui calcolare lo sconto è dunque costituito dalla misura massima delle tasse fissata dall'università pubblica di riferimento in relazione al corso frequentato.
Infine, in presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere escluso dal sostituto dal sostituto d'imposta e risultante dal Cud deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa la circostanza che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.

