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Casa piu' grande grazie alle agevolazioni
E' possibile continuare a risparmiare sul fisco anche quando si vuole guadagnare piu' spazio in casa, ampliando l'abitazione preposseduta con un nuovo immobile. A patto che, sancisce l'Agenzia delle Entrate, la casa diventi un'abitazione unica e non rientri nella categoria degli immobili di lusso
05 giugno 2009
Le agevolazioni fiscali fanno bene al portafoglio del contribuente e a tutta la sua famiglia che potra' avere una casa piu' grande in cui vivere. E', infatti, possibile acquistare un immobile adiacente all'abitazione principale, usufruendo delle agevolazioni prima casa, a patto che gli alloggi accorpati vadano a costituire un'abitazione unica e non di lusso. Sono, dunque, esclusi gli immobili che hanno una superficie superiore ai 240 metri quadri al netto di balconi.
A sancirlo e' l'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 142/E, chiarisce come sia possibile godere dell'agevolazione anche se l'immobile principale e' stato acquistato senza fruire dei benefici, perché la norma agevolativa non era ancora entrata in vigore.
In questo modo, aumentano le possibilita' per gli italiani di richiedere uno sconto fiscale quando decidono di ingrandire casa e guadagnare spazio. Va, infatti, ricordato che nel range delle casistiche gia' ritenute agevolabili e' previsto sia l'acquisto di un immobile contiguo o porzione adiacente da accorpare ad un'abitazione preposseduta (risoluzione 25/2005), che quello contemporaneo di due unita' immobiliari adiacenti destinati a costruire un'unica abitazione (circolare 38/2005).
Non cambiano, invece, le modalita' per richiedere le agevolazioni prima casa che prevedono un'imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Il contribuente, infatti, deve essere in possesso di tutti i requisisti previsti dalla norma e in particolare:
a) l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'. Il trasferimento della residenza non e' richiesto agli appartenenti ai corpi di Polizia e ai militari;
b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui é situato l'immobile da acquistare;
c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Si tratta di requisiti obbligatori da avere. Il contribuente perdera', infatti, i benefici di acquisto per la prima casa quando ad un controllo delle finanze risulta che: a) e' stato dichiarato il falso in merito ai requisiti sul possesso di altri immobili; b) non e' stata trasferita la residenza nel comune dove e' situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; c) l'abitazione risulta venduta o donata prima che sia passato il termine di cinque anni dalla data di acquisto, e entro un anno non e' stato fatto il rogito per l'acquisto di un'altra casa: il preliminare non basta.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione, pari al 30% dell'imposta stessa. Il Fisco ha tre anni di tempo per notificare la cartella relativa al recupero delle imposte. Un termine che arriva a quattro anni e mezzo per quel che riguarda il requisito della residenza, dato che i tre anni scattano dal termine dei 18 mesi.

