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Contratto di natura "transitoria"

In caso di particolari esigenze delle parti, è possibile anche stipulare contratti di locazione di durata inferiore a quelli di tipo libero o concordato, definiti contratti di natura "transitoria"
Miaeconomia
In caso di particolari esigenze delle parti, è possibile anche stipulare contratti di locazione di durata inferiore a quelli di tipo libero o concordato, definiti contratti di natura "transitoria". In tal caso, però, vanno specificate le ragioni che rendono necessaria la transitorietà del contratto (ad esempio uso foresteria).La legge Zagatti prevede, inoltre, la possibilità di stipulare dei contratti di locazione idonei alle esigenze abitative degli studenti universitari. Diritti e doveri dell'inquilino Il primo obbligo per il proprietario e l'inquilino è quello della registrazione del contratto, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto presso l'Ufficio del Registro. Imposta di registro L'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo di locazione (nel caso di contratto concordato è ridotta del 30%), con un minimo di 51,65 euro.Può essere versata in unica soluzione calcolandola sulla base dell'intera durata del contratto, oppure anno per anno. Nel primo caso si ha diritto a una riduzione dell'imposta. Se il contratto viene risolto anticipatamente e si è versato un importo corrispondente all'intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive.Attenzione: il pagamento spetta al proprietario e all'inquilino in parti uguali, ma entrambi sono responsabili del pagamento dell'intera imposta. Disdetta da parte del proprietario e dell'inquilino Alla prima scadenza del contratto, il proprietario può decidere di rifiutare il rinnovo, dandone comunicazione con preavviso di sei mesi, per uno dei seguenti motivi:quando intende destinare l'immobile a proprio uso, o per quello del coniuge, di un figlio o di un parente entro il secondo grado. quando l'inquilino dispone di un'abitazione libera e idonea nello stesso comune. quando l'immobile o lo stabile in cui si trova l'immobile necessita di opere di ristrutturazione. quando l'inquilino, senza giustificato motivo, non occupa l'immobile in modo continuativo. quando il locatore intende vendere l'immobile, non essendo proprietario di altri immobili ad eccezione di quello adibito a propria abitazione. In questo caso l'inquilino ha la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione.Se il proprietario torna in possesso dell'alloggio esercitando illegalmente la facoltà di disdetta (ad esempio dichiarando falsamente la necessità di lavori di ristrutturazione), l'inquilino ha diritto a un risarcimento pari almeno a 36 mensilità del canone di locazione. Lo stesso vale anche nel caso in cui il proprietario, entro 12 mesi, non adibisca l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta. In tal caso, l'inquilino ha diritto, in alternativa, al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni. L'inquilino può recedere in qualsiasi momento dal contratto, in caso di gravi motivi, dandone comunicazione al proprietario con preavviso di 6 mesi.
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