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La detrazione del 36% e' di casa
Entro il 1° giugno va consegnato il modello 730. Anche quest'anno tra le detrazioni ammesse e' presente quella del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La spesa cui si applica non puo' superare il limite di 48.000 euro. Vediamo insieme cosa fare per accedere ai benefici
19 maggio 2009
Mancano dieci giorni alla seconda importante chiamata del Fisco: entro il 1° giugno, infatti, chi chiede assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato deve presentare il 730. Il contribuente puo' consegnare il modello gia' compilato o farsi aiutare nella compilazione. In ogni caso va esibita la documentazione necessaria per la verifica della conformita' dei dati dichiarati.
Molte le novita' presenti quest'anno nella dichiarazione tra le nuove detrazioni, quelle introdotte nel 2007 e quelle confermate per le spese del 2008. E tra queste si deve includere sicuramente il capitolo sulle ristrutturazioni edilizie.
La Finanziaria 2008 ha, infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, introducendo anche la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative (agevolazione che non era stata prorogata per l'anno 2007).
I contribuenti hanno, quindi, la possibilita' di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati in Italia.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni e tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta.
La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo, i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
E sempre per legge, e' ammessa la detrazione per la costruzione del box o di un posto auto di pertinenza della prima casa. In caso di acquisto di strutture pertinenziali gia' realizzate, si puo' invece richiedere il bonus per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso e' consentito, tra l'altro, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche successivamente alla data di inizio lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui s'intende fruire della detrazione.
Ad esempio, se la casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico e del bagno e la spesa sostenuta nel 2008 e' stata di 30.000 euro, Iva compresa, a fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d'imposta di 1.080 euro per ogni anno. Ma i contribuenti di eta' non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
In particolare, per richiedere la detrazione del 36%, la prima cosa da fare e' inviare due raccomandate: una all'Asl di competenza nel territorio dove e' ubicato l'immobile (con le generalita' del committente dei lavori e la natura dell'intervento da realizzare) e un'altra, senza ricevuta di ritorno, al Centro Servizi di Pescara (Via Rio Sparto 21 65100 Pescara) a cui vanno allegati: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, e le informazioni sull'immobile: certificato catastale, copia della DIA o del permesso per costruire, copie delle ricevute del pagamento dell'Ici dal 1997, delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali, estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.
Va altresi' ricordato che per fruire di questa detrazione e' indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione; la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.
Nel caso di lavori condominiali, nel bonifico dovra' essere invece trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell'Amministratore e dell'eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa.
Per le comproprieta' dell'immobile, invece, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Tuttavia se nel bonifico e' stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilita' di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Poi, al termine dei lavori i contribuenti interessati - per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro - devono produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori; conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento.
E' bene ricordare che e' stata prorogata, inoltre, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Non ha scadenze, invece, la possibilita' di fruire: della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale; dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Va, infine, detto che questa detrazione per gli interventi di recupero edilizio non e' cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (vale a dire il bonus del 55%).
Tuttavia, lo sconto del 36% fa cumulo con la riduzione del 20% concessa per l'acquisto di pc, televisori, elettrodomestico a basso utilizzo di energia e mobili. Questa detrazione d'imposta aggiunta e' utilizzabile in cinque rate annue, per i beni acquistati dopo il 7/2/2009 per arredare un immobile per il quale la ristrutturazione agevolata e' iniziata dopo il 30/6/2008.

