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Diritto di recesso

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Se per qualche motivo non si intende rinnovare il contratto, la disdetta va generalmente inviata per raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza.
Nel caso dell'assicurazione responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il Codice delle assicurazioni stabilisce il diritto di recesso da parte del contraente. In caso di variazioni tariffarie (art. 172, Titolo XII, Capo II) superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. Le variazioni non devono essere quelle connesse all'applicazione di regole evolutive delle varie formule tariffarie. Fatto salvo quanto previsto di cui sopra, negli altri casi la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. Nel caso di contratto con clausola di tacito rinnovo (la maggioranza) le Compagnie devono fornire comunicazione dell'aumento del premio in base alle modalità stabilite dal singolo contratto.
Per l'assicurazione sulla vita invece, all'art. 177. Titolo XII, Capo IV dello stesso Codice si stabilisce che, il contraente, può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso e i termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto stesso.