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Tfr: la nuova riforma

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A partire dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno decidere se tenere il loro Tfr in azienda oppure trasferirlo alle forme di previdenza complementare.
Il trasferimento potrà avvenire attraverso due modalità: una esplicita e l'altra tacita.
Modalità esplicita
Entro sei mesi (1° luglio 2007) il lavoratore può decidere se assegnare l'intero importo del Tfr ad una forma di previdenza complementare da lui scelta. In caso contrario continuerà a versare le proprie quote Tfr all'azienda. Le nuove norme toccano esclusivamente il Tfr futuro, cioè quello maturando, il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2007 resterà al datore di lavoro e verrà liquidato alla fine del rapporto di lavoro. Mentre la decisione di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro può essere revocata in ogni momento per aderire ad una forma pensionistica complementare prevista dalla legge, non è possibile l'opposto. Se i lavoratori risultano già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono dichiarare per iscritto al loro datore di lavoro di voler contribuire al fondo scelto con la stessa quota mantenendo in azienda quella residua oppure incrementare la quota Tfr da versare al fondo. In caso contrario possono stabilire di conferire alla forma pensionistica complementare da loro scelta il Tfr futuro in una misura non inferiore al 50% nel caso non sia stato diversamente stabilito dagli accordi collettivi. Nel caso di prima assunzione la decisione se conferire il Tfr alle forme di previdenza complementare o lasciarlo presso l'azienda va effettuata entro sei mesi dall'assunzione.
Modalità tacita
La seconda via prevista dalla riforma è quella tacita, contemplata dall'automatismo del silenzio-assenso. Come funziona? Il silenzio-assenso è presto spiegato. Nel caso in cui, entro il 1° luglio 2007 il lavoratore non esprima la propria scelta il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva stabilita dagli accordi o dai contratti collettivi a meno che non sia intervenuto un accordo diverso tra le parti. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro, infatti, entro il 1° giugno 2007 (30 giorni prima della scadenza dei sei mesi per effettuare la scelta) il datore di lavoro deve comunicare al dipendente a quale forma pensionistica sarà conferito il suo Tfr maturando. Nel caso in cui l'azienda abbia aderito a più forme pensionistiche il Tfr sarà trasferito ad una di esse, in caso quest'ultima non sia stata identificata da un accordo tra le parti, il Tfr verrà trasferito accantonato in quella con il numero più alto di lavoratori iscritti. Se, infine, non esistono accordi scritti tra le parti e neanche una forma pensionistica complementare collettiva, il Tfr futuro verrà trasferito ad un fondo istituito presso l'INPS che accoglierà il Tfr maturando residuale che non ha trovato trattamento in nessuna delle precedenti modalità di conferimento.