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I fondi pensione
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22 novembre 2006
Le tipologie di fondi pensione sono due: i fondi cosiddetti aperti e quelli chiusi.Fondi chiusiI fondi pensione chiusi detti anche di categoria o contrattuali o negoziali, sono istituiti dalla contrattazione collettiva e promossi da organizzazioni sindacali e di categoria o dei lavoratori oppure per i lavoratori autonomi anche dagli albi e dagli ordini professionali. Possono aderire a questi fondi categorie ben definite di soggetti aventi categorie omogenee per esempio metalmeccanici, chimici, ceramisti, e così via... Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico distinto e autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell'individuazione della politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria come banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio. Le risorse dei fondo si trovano presso la banca depositaria mentre le pensioni sono erogate direttamente dal fondo stesso quando non da una compagnia di assicurazioni.Ogni fondo è dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, un responsabile di fondo. L'assemblea è composta dagli associati o dai loro rappresentanti mentre gli organi di amministrazione e controllo sono formati per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. Inoltre, per lo svolgimento di talune mansioni, i fondi chiusi si servono di soggetti esterni specializzati.Fondi apertiLa categoria dei fondi aperti viene prevista per via residuale. Sono fondi pensione aperti quelli istituiti direttamente (cioè senza consultare imprese e sindacati) da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali. Sono rivolti ai lavoratori autonomi o ai professionisti o ai lavoratori dipendenti non coperti da fondi di previdenza complementare chiusi.L'adesione ad un fondo aperto può avvenire in due modi: in forma individuale oppure collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro al posto di istituire un fondo negoziale, stipulano un accordo per l'adesione collettiva ad uno o più fondi aperti.La gestione finanziaria del fondo aperto viene effettuata di norma dalla stessa società che lo ha istituito mentre la banca depositaria, come per i fondi chiusi, deve essere invece un soggetto esterno.Il responsabile del fondo aperto svolge le sue mansioni autonomamente dalla società che ha istituito il fondo e ha come compito principale quello di verificare che l'amministrazione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regole e accordi.Fondi a contribuzione definitaOpera per i fondi pensione un'ulteriore distinzione, quella in fondi a contribuzione definita e in fondi a prestazione definita. Sono fondi pensione a contribuzione definita quelli per i quali la contribuzione da versare viene stabilita a priori, mentre la prestazione dipende dagli importi complessivamente assegnati al fondo e dal rendimento finanziario dello stesso.Fondi a prestazione definitaFondi a prestazione definita sono fondi pensione per i quali viene stabilita a priori la prestazione che in futuro il fondo erogherà. La contribuzione da versare è modificata nel tempo allo scopo di garantire la prestazione prefissata.DestinatariChi può aderire alle forme pensionistiche complementari individuali e collettive?i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato;i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e i lavoratori a progetto;i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;i soggetti previsti dal D. Lgs n. 565/1996Come funzionano i fondi pensioneI fondi pensione sono finanziati con il versamento di contributi a carico di lavoratori e datori di lavoro o committenti in cifra fissa o percentuale, come é stabilito dal regolamento di ogni fondo pensione, e dal Tfr maturato in seguito all'adesione al fondo stesso.Le prestazioni del fondo pensioneIl diritto alla prestazione sorge per vecchiaia, quando l'iscritto ha raggiunto l'età pensionabile, ha fatto domanda di pensionamento e ha maturato almeno 5 anni al fondo pensione. Oppure, nel caso della prestazione pensionistica complementare di anzianità, abbia smesso di lavorare, sia iscritto da almeno 15 anni al fondo pensione e abbia un età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per la pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio (da 57 anni a 65 anni con almeno 5 anni di contributi). L'erogazione può avvenire in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato oppure in forma di rendita.AnticipazioniGli iscritti al fondo possono chiedere l'anticipazione della propria posizione individuale maturata in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante, a seguito di spese sanitarie per gravi situazioni familiari e interventi chirurgici straordinari. Dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% del montante per l'acquisto (documentato con atto notarile), la ristrutturazione o il risanamento conservativo della prima casa, compresa quella dei figli. Oppure dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% del montante per altre esigenze degli aderenti. Se il lavoratore rimane disoccupato o va in cassa integrazione, trascorsi sei mesi può chiedere al fondo la liquidazione del 50% della somma versata; trascorsi 12 mesi fino a 48 mesi e permanendo la disoccupazione, può chiedere la liquidazione dell'intera somma. In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione la posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.Trasferimento da un fondo all'altroDue anni dopo l'iscrizione al fondo il lavoratore ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata e maturanda ad altra forma pensionistica o fondo. E se un lavoratore cambia lavoro: cosa cambia tra Tfr versato in un fondo e quello rimasto in azienda o trasferito all'Inps? Se il Tfr rimane in azienda o va all'Inps viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Se era stato trasferito a un fondo, nel caso in cui il lavoratore lavori in un'azienda che si avvale di un altro fondo negoziale, ha diritto al trasferimento.Perdita dei requisiti di partecipazione al fondoIn seguito alla perdita dei requisiti obbligatori previsti per la partecipazione al fondo può verificarsi una di queste tre ipotesi alternative:il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda con la nuova attività;il trasferimento ad un fondo aperto;il riscatto della posizione individuale.