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I FIP

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Con il termine Fip si definisce la Forma Individuale di Previdenza, una forma individuale di risparmio vincolato a finalità previdenziali promossa da compagnie di assicurazioni: veri e propri piani pensionistici a cui si accede con base individuale attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazioni sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a fondi comuni di investimento o a gestioni separate assicurative.Che differenza c'è fra i Fip e i fondi pensione?Sia il Fip che i fondi pensione seguono il medesimo processo ovvero il contraente versa un contributo che, depurato dai costi di ingresso, viene fatto confluire in un sistema gestionale con capitalizzazione che determina la rivalutazione dei contributi versati. La normativa di riferimento è pressoché la stessa. A differenza del fondo pensione che prevede costo di ingresso e gestione, switch e penali però nel Fip l'assenza di uno schema normativo di riferimento rende difficoltoso definire la componente costi. Tra i più comuni troviamo il caricamento in cifra fissa o in percentuale sul versamento, le commissioni di gestione in percentuale sul patrimonio e le spese di trasferimento e switch. Altri contratti invece prevedono un caricamento più elevato sul primo premio, un costo di ingresso una tantum, diritti generici per spese, prelevati su ogni contributo o in misura unica una volta l'anno, costi di riscatto. Un'altra importante distinzione tra Fip e fondi pensione è rappresentata dalla presenza nei Fip del bonus fedeltà che permette dopo 10-15 anni di avere una restituzione parziale delle spese di caricamento iniziali.DestinatariDal 1 gennaio 2001 non è più richiesto come requisito la titolarità di redditi di lavoro (dipendente o autonomo) o d'impresa, e nemmeno l'esistenza di una posizione previdenziale pubblica. Quindi, può sottoscrivere un Fip anche chi non è titolare di reddito di lavoro o d'impresa, e chi è fiscalmente a carico di altri soggetti.Le prestazioniCome nei fondi pensione il diritto alla prestazione (riscatto) sorge per vecchiaia, quando l'iscritto ha raggiunto l'età pensionabile, ha fatto domanda di pensionamento e ha maturato almeno 5 anni al Fip. Oppure, nel caso della prestazione pensionistica complementare di anzianità, abbia smesso di lavorare, sia iscritto da almeno 15 anni al fondo pensione e abbia un età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per la pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio (da 57 anni a 65 anni con almeno 5 anni di contributi). L'erogazione può avvenire in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato oppure in forma di rendita.AnticipazioniGli iscritti al fondo possono chiedere l'anticipazione della propria posizione individuale maturata in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante, a seguito di spese sanitarie per gravi situazioni familiari e interventi chirurgici straordinari. Dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% del montante per l'acquisto (documentato con atto notarile), la ristrutturazione o il risanamento conservativo della prima casa, compresa quella dei figli. Oppure dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% del montante per altre esigenze degli aderenti. Se il lavoratore rimane disoccupato o va in cassa integrazione, trascorsi sei mesi può chiedere al fondo la liquidazione del 50% della somma versata; trascorsi 12 mesi fino a 48 mesi e permanendo la disoccupazione, può chiedere la liquidazione dell'intera somma. In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione la posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.E' possibile sottoscrivere un Fip anche se si ha già aderito ad un fondo pensione?E' sempre possibile aderire individualmente a un FIP. Se però l'aderente è titolare del solo reddito di lavoro dipendente potrà dedurre i contributi versati al FIP nei limiti del 12% del reddito lordo ma con un massimo assoluto di 5.164,57 Euro. In questo caso il soggetto aderente potrà godere della deduzione dei contributi versati al Fip nel limite fissato dalla differenza tra il doppio del Tfr versato al fondo negoziale e la somma dei contributi versati da lui e il suo datore di lavoro allo stesso.Ovviamente questa limitazione non sussiste per coloro che non hanno un TFR o non hanno un Fondo negoziale di riferimento.Trasferimento da un Fip ad un fondo pensioneE' sempre possibile trasferire il capitale maturato sulla propria posizione individuale ad altro Fip o fondo pensione, a patto che siano decorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del Fip.Le agevolazioni fiscaliLe somme conferite in un Fip sono deducibili dal reddito imponibile complessivo, fino al 12% del reddito complessivo, con un tetto massimo di 5.165 euro. Il lavoratore dipendente che ha scelto di non aderire al fondo negoziale operante da più di due anni e che è titolare solo del reddito di lavoro dipendente, pur potendo individualmente aderire ad un FIP, non può dedurre i contributi versati. Ove sia titolare anche di redditi diversi da quello di lavoro dipendente, potrà aderire ad un FIP e dedurre da questi redditi i contributi versati. Tuttavia il limite relativo di deducibilità verrà calcolato sul reddito complessivo (lavoro dipendente + diversi).