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Recesso

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Una volta veniva riconosciuta solo all'assicuratore la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro, in seguito al recepimento della direttiva comunitaria n.93/13 ciò non accade più. Infatti le attuali polizze prevedono il recesso bilaterale ovvero da parte di entrambe le parti, soluzione che espone però l'assicurato al rischio di restare senza copertura per tutto il periodo successivo al recesso. Per questo motivo si è diffusa la regola attraverso la quale il diritto di recesso può essere esercitato dalle parti solo nei primi due anni del contratto.Normalmente le polizze malattia sono vincolanti fino alla scadenza del contratto. Per questo motivo stipulate sempre solo contratti con durata annuale e con rinnovo automatico alla scadenza. Di regola è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro.